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Rivista di etica e scienze sociali / Journal of Ethics & Social Sciences

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1. Introduzione

La società benefit (SB) è nata per promuovere, anche nell’ordinamento giuridico italiano, società con doppio fine che, oltre alla naturale divisione degli utili, possano perseguire anche una o più finalità a beneficio comune verso i portatori di interesse.

pdfA differenza della prassi consolidata, in cui ogni società era libera di gestire i rapporti con i propri Stakeholder la Società Benefit indica tali impegni anche nell’atto costitutivo o nello statuto della stessa, impostando, teoricamente, un salto di qualità nel modo di fare impresa. Nella sostanza, si dovrebbe trattare di società tradizionali, definite anche ibride, con obblighi nuovi che impegnano il management e gli azionisti ad operare verso standard di scopo superiori1. Risulta però evidente come tale impegno sia difficilmente mantenibile, nella pratica, dalle micro e piccole imprese senza dipendenti o con un’organizzazione basata sulla famiglia.

Nella sostanza le Società Benefit dovrebbero bilanciare l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale ha un impatto. Questo equilibrio ha imposto un’analisi ed una definizione di cosa significhi “beneficio comune”, di chi sono “gli altri portatori di interesse”, di quali “standard di valutazione esterna” e “aree di valutazione” si fa riferimento.

L’idea, arrivata dopo decenni di sviluppo teorico e pratico della Corporate Social Responsibility, è stata introdotta per la prima volta negli USA oltre dieci anni fa, dopo la fondazione dell’ente no-profit B-Lab nel 2006. Il Maryland è stato il primo Stato federale, nell'aprile 2010, ad approvare la legislazione per le Benefit Corporation2, seguito da California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas. Altri stati che nel tempo hanno introdotto nel loro ordinamento la società benefit sono la Colombia,
Porto Rico, Ecuador, Canada, Perù, Ruanda e Francia.

 

2. La normativa di riferimento in Italia

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle Società Benefit. In precedenza, l’articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1882 della 17° legislatura definiva: “La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”

Nella relazione del disegno di legge risultava evidente l’indirizzo di queste società nel miglioramento dell’ambiente naturale e sociale, soprattutto nella riduzione di esternalità negative e nella destinazione di risorse verso il recupero di beni del patrimonio artistico e culturale o nel supporto ad associazioni.

La legge n. 208 del 28 dicembre 20153, entrata in vigore in data 1/1/2016, ad eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore il 30/12/2015, vedeva nei commi dal 376 al 384, le definizioni di maggior importanza - beneficio comune, altri portatori di interesse, standard di valutazione esterno, aree di valutazione - ed il fatto che siano indicate nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che si intende perseguire.

 

3. Il beneficio comune quale ulteriore obiettivo volontario

Considerato che le Società Benefit perseguano oltre allo scopo di lucro anche finalità di obiettivo comune, cioè la generazione di effetti positivi o la riduzione di quelli negativi sugli stakeholder (persone, territori di appartenenza e relative comunità, associazioni, ecc.), si impone al management delle stesse di operare secondo responsabilità, sostenibilità e trasparenza gestionale. In Italia, il beneficio comune non può essere indicato nello statuto solo genericamente, ma in modo specifico.

La responsabilità, accountability, non è semplicemente il rendere conto di quanto svolto o del raggiungimento degli obiettivi strategici, ma di “come” l’impresa impatti sulla società e l’ambiente per creare valore, nel lungo periodo, nei confronti di tutti gli Stakeholder.

La stessa legge prevede sia la nomina di un responsabile dell’impatto aziendale che la redazione di una relazione annuale di impatto che descriva, per garantire la trasparenza, quanto svolto e quali piani d’azione sono previsti per il futuro. Tale relazione dovrà essere resa pubblica sul sito aziendale o attraverso appositi canali.

 

4. Criticità

Considerato che la Società Benefit ha uno scopo duplice, individuato sia per gli azionisti che per i portatori di interesse, consistente nel profitto e nel beneficio comune derivante dall’operare in modo sostenibile e trasparente, risultano evidenti alcune criticità che possono verificarsi nell’esercizio delle stesse.

Per prima cosa l’impresa, che si ricorda essere tradizionalmente “profit”, dovrebbe originare un reddito positivo reale che la porti a generare un utile di esercizio con il conseguente dividendo per gli azionisti. Se questo non dovesse accadere non si capisce come, mancando la sostenibilità dell’impresa, si possa raggiungere il beneficio comune. Infatti, l’articolo 2247 del codice civile recita: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Un altro tema, conseguente al primo, è relativo alla trasparenza ed alla veridicità della relazione annuale di impatto che nei casi di aziende in crisi può rappresentare una realtà diversa da quanto sta accadendo e generare aree di opacità. Infatti, se l’azienda dovesse in qualche modo “agire” correggendo alcune voci del bilancio d’esercizio, come ad esempio le immobilizzazioni immateriali o il magazzino, come si potrebbe valutare la relazione di impatto che è allegata allo stesso? In tale ambito, la società di revisione o il revisore che svolge un controllo contabile sul bilancio d’esercizio resta estranea/o all’esame delle informazioni di altra natura e non emette un giudizio sull’impatto.

Accanto a queste tematiche occorre ricordare l’aspetto del marketing, presente fin dalle origini della CSR (Corporate Social Responsibility). Molte imprese potrebbero scegliere la SB come opportunità solo per dare un’immagine in linea con la sensibilità del momento, senza un interesse tangibile ed esclusivamente per presentarsi ai propri clienti e fornitori in modo diverso dai concorrenti.

 

5. Conclusioni

L’ente terzo di valutazione, che non esclude la vigilanza del Collegio Sindacale, dovrebbe eseguire l’attività di controllo su quattro aree4: governance, rapporti con i lavoratori, rapporti con gli altri portatori di interesse, ambiente, cui si aggiunge il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato5 (AGCM). In tale prospettiva, atteggiamenti opportunistici6, fatti materiali non rispondenti al vero, omissione di materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, potrebbero minare la governance dell’impresa compreso il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune. In modo specifico, “gli amministratori saranno eventualmente responsabili per il mancato bilanciamento degli interessi egoistici dei soci con quelli altruistici dei terzi”, “saranno responsabili per la mancata individuazione del soggetto cui al comma 380 e per la mancata predisposizione del report annuale” e “saranno responsabili qualora gli atti – dolosi o colposi – posti in essere dagli amministratori danneggino direttamente i beneficiari”7.

Anche la valutazione dei rapporti con i lavoratori potrebbe omettere prassi consolidate nella storia dell’impresa (pagamento ritardato delle fatture a collaboratori esterni, ritardi nel pagamento del TFR [Trattamento di Fine Rapporto] a dipendenti usciti dall’azienda, mancato rinnovo di contratti, ecc.) a fronte di una fotografia del presente solo parzialmente reale. Gli stessi rapporti con gli Stakeholder locali potrebbero nascondere attività con associazioni culturali di copertura, volontariato mascherato per fini di marketing o commerciali, sponsorizzazioni con false fatturazioni, ecc. Infine, l’ambito ambientale prevede una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e servizi in termini molto ampi che potrebbe certificare una prassi positiva senza considerare i danni provocati da azioni precedenti e tuttora perduranti che sono stati però celati agli Stakeholder.

A queste criticità il legislatore ha posto un freno, consapevole di quanto sia importante una corretta comunicazione al mercato, indicando come la Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune attui una pubblicità ingannevole8.

Una precisazione importante riguarda la differenza tra Società Benefit e società B Corp. Società Benefit significa avere una qualifica giuridica diversa dall’essere società B Corp9 che invece riceve una certificazione di performance sulla base del raggiungimento di uno “score” elevato che misura10 l’impatto e gli standard di performance sociali e ambientali. Occorre ricordare che le società B Corp hanno l’obbligo, in Italia, di trasformarsi in società Benefit entro due anni dalla prima certificazione.

Per B Lab11 la certificazione B Corp offre dei vantaggi che vanno dalla differenziazione nel mercato di riferimento alla misurazione e miglioramento delle proprie performance, dall’attrazione e trattenimento dei talenti al risparmio di costi e miglioramento dei risultati economici, dall’ispirazione degli investitori nel fare parte di un movimento globale che condivide gli stessi valori al guidare il cambiamento. Ovviamente, si tratta di punti di vista la cui durata potrebbe rivelarsi momentanea se si considera, ad esempio, che la differenziazione nel mercato si riduce con l’aumentare delle certificazioni di aziende presenti nel settore specifico.

Per concludere, con la SB prosegue un percorso che, in qualche modo, cerca di unire etica e mondo degli affari, sia sulla base della Stakeholder Theory12 e dell’idea del Contratto Sociale13 che sull’onda di quanto storicamente sperimentato in Italia da imprenditori del calibro di Adriano Olivetti14. Un percorso ben evidenziato dalla Dottrina Sociale della Chiesa e da Benedetto XVI per il quale: “la gestione dell'impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento”15.

Allo stesso tempo, risulta evidente come una modifica statutaria, o l’acquisizione di una certificazione, non risolvano immediatamente i problemi sociali e ambientali e non mettano al riparo da comportamenti opportunistici. Nella prassi, non è il semplice “impegno” a trasformare un fenomeno in un cambiamento reale, ma a trasformare i comportamenti degli utilizzatori, nel nostro caso le “opere” degli imprenditori. L’obiettivo del profitto, una delle due condizioni della SB potrebbe escludere a priori società in crisi o sussidiate le quali potrebbero però essere interessate a “cambiare pelle” per ragioni opportunistiche o di immagine. D’altra parte, grandi società divenute SB hanno dato un segnale importante di trasformazione della visione imprenditoriale verso una logica simile a quanto prefigurato dall’Economia Civile16. Certamente, le SB possono rappresentare una fase di un percorso di sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa che avanza, da decenni per gradi ed il cui traguardo finale non appare però ancora chiaro. Infatti, un impianto normativo o una certificazione rischiano di creare un ambiente ideale solo sulla carta mentre richiede ulteriori costi o investimenti per i quali gli imprenditori aspettano un ritorno o incentivi statali a supporto, come ad esempio il credito d’imposta. Il rischio è dimenticare di mettere al centro dell’impresa le relazioni ed il bene comune che non è la somma dei beni individuali, ma il “bene legato al vivere sociale” ed “alla civilizzazione dell’economia” (Benedetto XVI, 2009). Si ricorda che per l’organizzazione BluePrint le relazioni sono fondamentali perché, alla fine, un’organizzazione che ha successo è il risultato sia dello scopo che delle persone che la compongono17.

 

NOTE
1 RIZZO M.C., La società Benefit, I Quaderni, numero 83, ODCEC, Milano, 2021.
2 2013 Maryland Code CORPORATIONS AND ASSOCIATIONS § 5-6C-01 – Definitions, disponibile sul sito: https://law.justia.com/codes/maryland/2013/article-gca/section-5-6c-01/
3 I firmatari del disegno di legge sono stati, d’iniziativa, i senatori: Del Barba, Mauro Maria Marino, Santini, Cociancich, Astorre, Collina, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Fravezzi, Guerrieri Paleotti, Lai, Lucherini, Mirabelli, Pezzopane, Sangalli, Scalia e Sposetti.
4 Allegato 5 della legge istitutiva delle Società Benefit.
5 Art. 6, Disegno di legge. 182, Legislatura 17ª, Competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
6 Con la legge 27 maggio 2015 n. 69 è stata introdotta la riforma del reato di false comunicazioni sociali, altrimenti noto come "falso in bilancio", disciplinato dall'art. 2621 cod. civ.
7 Ex art. 2395 del Codice Civile (Azione individuale del socio e del terzo).
8 Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Comma 384).
9 https://bcorporation.eu/
10 B Impact Assessment, attualmente in uso da oltre 140.000 aziende nel mondo.
11 https://www.bcorporation.net/en-us/
12 FREEMAN R.E. – W.M. EVAN (1993), A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: a Kantian Capitalism, in T. BEAUCHAMP – N. BOWIE, Ethical Theory and Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
13 SACCONI, L. (2004), Responsabilità̀ Sociale come governance allargata d’impresa: un’interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale della reputazione, Liuc Papers, 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, suppl. febbraio, 2004.
14 BRICCO P., Adriano Olivetti un italiano del Novecento, Rizzoli, Milano, 2022.
15 BENEDETTO XVI (2009), Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 40.
16 BRUNI L. - ZAMAGNI S., Economia Civile, Il Mulino, Bologna, 2004.
17 https://www.blueprintforbusiness.org/

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